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L'abc del decreto salva banche

di Nicoletta Cottone

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14 ottobre 2008

Dopo il vertice di Parigi del 12 ottobre l'Esecutivo completa gli strumenti messi in campo con il decreto 9 ottobre 2008 n. 155 per far fronte alla crisi dei mercati finanziari. Il nuovo decreto legge (13 ottobre 2008 n. 157, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2008 n. 240) introduce alcune misure per riattivare il funzionamento del mercato di prestiti interbancari. Le soluzioni adottate, attivabili fino al 31 dicembre 2009, vogliono favorire la liquidità, la capacità di finanziamento e la solvibilità delle banche con lo scopo di garantire il flusso di finanziamento all'economia reale. Ecco una sintesi dei due articoli che formano il decreto legge 157/2008, entrato in vigore il 13 ottobre 2008.

Garanzia dello Stato (articolo 2). Decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, fisseranno criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato per le operazioni di scambio temporaneo di titoli di Stato con strumenti finanziari detenuti o emessi da banche italiane e per la facoltà di concedere garanzia statali in favore di soggetti italiani che mettano a disposizione di banche titoli stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema. La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del ministero dell'Economia. Viene indicata per gli eventuali oneri connessi l'imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. Le maggiori entrate derivanti dal decreto sono riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Economia.

Garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (articolo 1, commi , 4, 5 e 6). Il ministero dell'Economia viene autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva all'entrata in vigore del decreto legge 157/2008, avvenuta il 13 ottobre 2008. I crediti del ministero dell'Economia rivenienti dalle operazioni da queste operazioni sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Le operazioni sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. Il ministero dell'Economia può effettuare queste operazioni anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 155/2008.

Entrata in vigore (articolo 3). Il decreto legge 13 ottobre 2008 n. 157, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2008 n. 240 è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque il 13 ottobre. E' stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Estensione garanzia statale (articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6). Il ministero dell'Economia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema. E' estesa, dunque, spiega la relazione, la facoltà di concedere garanzie statali in favore di soggetti italiani, come ad esempio compagnie di assicurazioni o enti di previdenza, che mettano a disposizione di banche titoli stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato. Lo scopo, spiega la relazione, è quello di agevolare il trasferimento di questi titoli fra i diversi comparti dell'attività finanziaria, a vantaggio del settore bancario. I crediti del ministero dell'Economia rivenienti dalle operazioni da queste operazioni sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Le operazioni sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. Il ministero dell'Economia può effettuare queste operazioni anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 155/2008.

Operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti da banche italiane (articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6). Il ministero dell'Economia, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 157/2008, avvenuta il 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a queste operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 155/2008, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. La misura, spiega la relazione al decreto, consente, di fornire titoli di Stato come garanzia sul mercato interbancario alle banche che si trovino momentaneamente sprovviste di strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o accettate come garanzia nelle operazioni di finanziamento. I crediti del ministero dell'Economia rivenienti dalle operazioni da queste operazioni sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Le operazioni sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. Il ministero dell'Economia può effettuare queste operazioni anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 155/2008.

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